Buongiorno, sono occupato presso una scuola paritaria con contratto di Collaboratore scolastico di 26 ore e sono iscritto nella terza fascia ATA nello stesso profilo. Questa settimana mi ha chiamato una scuola statale per un contratto a tempo determinato a 36 ore fino al 30 giugno in qualità di CS. Dopo essermi presentato alla convocazione ho chiesto di spezzare l’incarico accettando solo 10 ore. L’applicato di segreteria mi ha detto che non poteva fare questo e ha dato le 36 ore ad un’altra persona collocata dietro di me in graduatoria. Vorrei sapere se la procedura è stata corretta. Grazie.

Prof. Scandura Luciano – Gentile Claudio, all’art. 4 del Decreto n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento Supplenze ATA” si legge:

“     1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo             parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,           a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente                 personale di ruolo.

  1. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime”.

La suddetta normativa riguarda solo il personale che abbia un contratto nella scuola statale, mentre non è applicabile per i contratti negli istituti privati. Di conseguenza, la procedura della segreteria è stata corretta: lei non aveva diritto a chiedere il frazionamento.