Buongiorno, sono una docente di scuola media. Vorrei sapere quali sono i titoli che possono essere valutati nella domanda di trasferimento e nella graduatoria interna di istituto. Grazie.

Prof. Scandura Luciano – Gentile docente, per rispondere alla sua domanda, dobbiamo considerare la tabella allegata al CCNI 2018/19, poiché ancora non è disponibile quella relativa alla prossima mobilità (CCNI 2019/2020). In base alla suddetta tabella, la valutazione del punteggio viene effettuata considerando l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli posseduti dal docente.

In particolare, i titoli valutabili nella graduatoria interna di istituto e nella domanda di trasferimento sono indicati nella Tabella A/3 e sono i seguenti:

A) Superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Viene considerato un solo pubblico concorso che consente di ottenere 12 punti.

B) Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica  statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso anno accademico o gli stessi anni accademici o corso. Ciascun diploma permette di ottenere 5 punti.

C) Diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Il punteggio si applica per il titolo aggiuntivo a quello d’accesso al ruolo d’appartenenza o al conseguimento del passaggio richiesto. Per ciascun diploma vengono attribuiti 3 punti.

D) Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici. Per ciascun corso è attribuito 1 punto.

E) Diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), diploma di laurea magistrale (specialistica), diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017– L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Per ogni diploma di laurea consentono di ottenere 5 punti.

F) Dottorato di ricerca.

Si valuta un solo titolo, a cui sono attribuiti 5 punti.

G) Per la sola scuola primaria, frequenza al corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidatticacompreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università.

Il suddetto corso vale 1 punto.

H) Partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame.

Per la partecipazione ad esami viene attribuito 1 punto, per un massimo di 3 punti. Gli anni scolastici valutabili sono 1998/99 – 1999/2000 – 2000/2001.

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2), ha frequentato il corso metodologico e ha sostenuto la prova finale.

Per il suddetto corso viene attribuito 1 punto.

L) CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento.

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

Per il suddetto corso spetta un punteggio di 0,5.

Infine, è utile ricordare che i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili  tra di loro, sono valutati  fino ad un massimo di 10 punti.